LE ELEZIONI PIU’ INCOSTITUZIONALI DELLA STORIA

di Felice Besostri |

Stiamo facendo le elezioni più incostituzionali della storia grazie alla legge elettorale, Rosatellum, peggiorata dalla legge giallo-verde del CONTE I, in combinazione con il taglio dei Parlamentari e per quello che non si è fatto, tra cui una cosa semplicissima come far venire meno per chi raccoglie le firme, veri eroi della democrazia, di richiedere il certificato di iscrizione alle liste elettorali, richiesta illegittima a partire dall’entrata in vigore il 2 settembre 1990,dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’obbligo di presentare il certificato di iscrizione alle liste elettorali insieme con l’accettazione della candidatura è previsto dal dpr n. 361/1957 al suo art. 20, che non ha tenuto della legge n. 241 del 1990. L’art. 18 bis è stato più volte modificato dalle leggi 6 maggio 2015 n. 52 (Italikum), 3 novembre 2017 n. 165 (Rosatellum), 27 dicembre 2017 n. 205 e da ultimo dalla legge 30 giugno 2022 n. 84 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022 n. 41. Tuttavia, questi interventi non hanno mai toccato le norme obsolete come l’art. 20 del dpr, ma solo per esentare le formazioni presenti in Parlamento, con criteri di volta in volta diversi e valevoli solo per la prima elezioni successive. C’è la violazione del Codice di buona condotta in materia elettorale essendo stato lo stesso considerato parametro di legittimità dalla Corte Europea dei Diritti dell’UOMO da ultimo con la sentenza definitiva 24 marzo 2020 della Sez. IV nel Ricorso n. 25560/13, Cegolea contro Romania.

L’esenzione dalla raccolta delle firme, disposta nel passato sempre con legge ordinaria, è stata, per la prima volta,  introdotta, con una modifica della Camera con l’art. 6 bis ad un D. L., il n. 41 del 4 maggio 2022 e relativa ad altra materia come si evince dal titolo della legge n. 84/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché’ per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.” L’art. 6 bis è, invece, intitolato “(Disposizioni in materia di elezioni politiche)”, quindi relativo alle elezioni politiche 2022, che alla data si emanazione del d.l. non erano state nemmeno convocate. Lo furono, infatti, con il decreto del Presidente della Repubblica  del 21 luglio 2022, n. 97. Al momento della sua introduzione, quindi non vi erano i presupposti del caso straordinario di necessità e urgenza, previsto dall’art. 77.2 Cost., affinché il Governo, sotto la sua responsabilità, non il Parlamento, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge. Al momento dell’introduzione dell’art. 6 bis, si applicavano gli artt. 60 e 61 Cost.: quindi, atteso che la prima riunione delle Camere,  elette il 4 marzo 2018, si è tenuta il 23 marzo 2018 e pertanto l’ultima data utile avrebbe potuto essere la domenica 28 maggio 2023.

Inoltre, l’art. 6-bis del decreto legge n. 41 del 2022 è anche una legge-provvedimento visto che descrive la situazione precisa di alcune liste). Le leggi provvedimento sono illegittime per irragionevolezza e disparità di trattamento (v. di recente la sentenza cost. n. 186 del 2022).

L’introduzione di materie estranee nei decreti-legge è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale (a mente delle sentenze 32 del 2014 e 94 del 2016). Inoltre  le modalità di approvazione violano il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 72 Cost., che richiede sempre la procedura normale per le leggi in materia “costituzionale ed elettorale” ( cfr Lodo Iotti del 1981), mentre in sede di conversione di decreto legge si vota l’articolo unico di conversione, il cui contenuto coincide con il titolo della legge di conversione, che fa riferimento  generico alle modificazioni, al Senato, a differenza della Camera, il voto sulla fiducia, espressamente richiesta dal Ministro per i Rapporti col Parlamento, coincide col voto finale: l’art. 6 bis non è stato oggetto di specifica approvazione.

La disparità di trattamento, rispetto alle liste autonome, con la stessa percentuale di voto, ad esempio PaP, che ha superato l’1% sia alla Camera che al Senato, è stata giustificata con la discrezionalità del legislatore e con riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 48 del 2021, 394/2006, n. 84 del 1997, n. 83 del 1992 e n. 45 del 1967) di interpretazione dell’art. 51 Cost., per il quale le condizioni di eguaglianza del diritto di candidarsi è subordinato “ai requisiti stabiliti dalla legge”. Tuttavia, la discrezionalità del legislatore non può sconfinare nell’arbitrarietà e nell’irragionevolezza ovvero nella disparità di trattamento, con violazione dell’art.3.1 Cost.

Per comprendere le censure occorre esaminare il testo dell’art. 6 bis con l’attenzione che richiede l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale:

((1. Le disposizioni dell’articolo 18-bis, comma 2, primo  periodo, del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  successive alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, anche ai partiti o gruppi  politici  costituiti  in gruppo parlamentare in almeno una delle due  Camere  al  31  dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature  con  proprio  contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia in almeno  due terzi delle  circoscrizioni  e  abbiano  ottenuto  almeno  un  seggio assegnato  in  ragione  proporzionale   o   abbiano   concorso   alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione  avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti  validi  superiore all’1 per cento del totale)).

Per la fretta il legislatore si è dimenticato che il nostro è un sistema bicamerale (art. 55 Cost.) paritario per la funzione legislativa (artt. 70, 71, 72 e 73 Cost.) e per la ratifica dei trattati internazionali (art.80 Cost.) e per la fiducia al Governo (art.94 Cost).

L’art. 18 bis è norma del T.U.Elezione Camera dei deputati, ma si applica anche al Senato per espresso rinvio dell’art. 9 d.lgs n. 533/1993, T.U. Elezione Senato della Repubblica e ne tiene conto tanto che le esenzioni dalla raccolta firme si applicano alle “prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica” successive all’entrata in vigore della legge di conversione a “partiti o gruppi  politici  costituiti  in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere  al  31  dicembre 2021”: il bicameralismo è rispettato. Le due Camere sono equiordinate e equivalenti: chi ha almeno un gruppo si può presentare senza raccogliere firme anche nella Camera nella quale non ha gruppo, anche se la ratio con la quale la Corte Cost. ha giustificato l’onere della raccolta firme viene meno, tanto più che fa riferimento ad elezioni nelle quali il corpo elettorale delle due Camere era differenziato (art. 56.1 Cost. per la Camera e art. 58.1 Cost. per il Senato), ora non più grazie alla legge cost. n. 1/2021.

Il  Bicameralismo viene rapidamente meno poiché l’esenzione viene estesa ai partiti o gruppi politici “che abbiano presentato candidature  con  proprio  contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia in almeno  due terzi delle  circoscrizioni  e  abbiano  ottenuto  almeno  un  seggio assegnato  in  ragione  proporzionale”, ma non al Senato della Repubblica. La discriminazione, con disparità di trattamento, diventa massima quando l’esenzione dalla raccolta firme viene estesa alle liste che “abbiano   concorso   alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione”. Per molteplici ragioni il voto non aveva peso uguale con le coalizioni che potevano beneficiare del voto delle liste coalizzate sotto-soglia, dopo la riforma dell’art. 14 bis dpr n. 361/1957,  con l’approvazione della legge n. 165/2017 (art. 1 c. 7), non prevede più, rispetto al testo introdotto con la legge n. 270/2005, che “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”, ma, tuttavia, resta un secondo periodo nel comma 3 dell’art. 14 bis riformulato “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.”, anche se non ha più alcun senso in mancanza di unico capo della coalizione: quando era una foglia di fico, per nascondere un passaggio di fatto al cosiddetto premierato. Non è un caso che si rafforzò la tendenza a mettere nel logo della lista un cognome e una funzione come Berlusconi Presidente o Salvini Premier.

Con la normativa del voto obbligatoriamente disgiunto a pena di nullità il legislatore si sostituisce all’elettore. Al limite si poteva accettare che in assenza di voto espresso si facesse una presunzione ma solo quando non vi era dubbio, cioè quando un elettore avesse votato per una lista singola o coalizzata, che il voto valesse anche per il candidato uninominale, ma non che il voto dato al candidato uninominale in caso di coalizione vada diviso proporzionalmente tra le liste in base alle scelte di altri elettori:

non è più un voto personale, ma soprattutto diretto, cioè si violano gli artt. 48, 56 e 58 Cost., ma aberrante è la nullità del voto se il voto è disgiunto: a quel punto si nega il voto libero e personale. Il voto uninominale maggioritario deve valere esclusivamente per eleggere 3/8 dei seggi, non per alterare la parte proporzionale.

La legge elettorale Mattarellum prevedeva che al Senato per la parte proporzionale si votasse su un’unica scheda, a differenza della Camera, e pertanto andavano scorporati dal totale dei voti di una lista di candidati, quelli utilizzati per proclamare eletti un candidato uninominale maggioritario, altrimenti quel voto avrebbe avuto un valore maggiore e quindi non sarebbe stato eguale.

Bastava prevedere il voto disgiunto per rendere conforme a Costituzione e calcolare i voti solo nell’ambito in cui sono stati espressi.

CONSIGLI AGLI ELETTORI SUL VOTO UTILE

Quindi cosa fare?

Andare a votare, comunque, tenendo conto che siamo un sistema bicamerale perfetto e che gli effetti distorsivi maggiori delle leggi elettorali sono pericolosi se si avverano nella stessa misura nelle due Camere: per esempio per evitare persino il referendum su leggi costituzionali i 2/3 vanno raggiunti nelle due Camere. Chi è in imbarazzo voti in modo disgiunto tra Camera e Senato. Nella Camera le norme per la percentuale dei seggi tra i 3/8 maggioritari e i 5/8 proporzionali sono più favorevoli al proporzionale, mentre al Senato al maggioritario.

Pochi sanno che in una regione il Trentino Alto Adige, al Senato non c’è nemmeno un seggio proporzionale. E’ più facile raggiungere la soglia del 3% nazionale alla Camera, perché chi supera la soglia avrà sicuramente seggi, mentre la base regionale del Senato non garantisce che chi superasse la soglia li abbia, perché ci sono le soglie regionali. Per avere un’idea si deve dividere 100 per il numero dei seggi senatoriali assegnati alla proporzionale. Nel senso che chi raggiunge quella percentuale ha la certezza di avere un seggio, ma anche con una percentuale minore, ma non di molto, dipende dal numero di seggi da assegnare coi resti.

Al Senato per avere un voto non disperso bisogna votare per liste che possano vincere anche seggi uninominali. In tal caso occorre anche che il candidato sia digeribile, non un impresentabile. L’elettore può far verbalizzare suoi reclami ex art. 87 T.U. Camera, e il segretario, che si rifiuti deve tenere presente quanto dispone l’art. 104 c. 5 dpr n. 361/1957 che stabilisce che  “Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.”

Pertanto di può chiedere al presidente l’intervento della forza pubblica perché è un reato

Per facilitare le operazioni è meglio che il reclamo sia stato redatto per iscritto e richiedere la sua allegazione. I reclami  ai sensi dell’art. 87 dpr 361/1957 devono giungere fino alla giunta delle elezioni delle due Camere. Attraverso questa via un gruppo di elettori nel 2008 verbalizzò censure di costituzionalità, che riprendevano le censure dei ricorsi contro il Porcellum. Questi esposti furono esaminati dalle GIUNTE DELLE ELEZIONI di Camera e Senato un anno dopo e respinti con varie motivazioni, ma la GIUNTA del Senato ritenne che il teoria poteva investire la Corte Costituzionale, ma non lo fece perché il Porcellum era costituzionale. Della smentita della Corte Costituzionale 4 anni dopo con la sentenza n. 1/2014, (frutto di un ricorso dell’avv. Bozzi con gli interventi ad adiuvandum, degli avvocati Claudio Tani e Felice Besostri fino alle discussioni in Cassazione e Corte Costituzionale) non c’è traccia nei verbali della Giunta delle elezioni.

Stavolta potrebbe essere diverso, se veramente la difesa della Costituzione non fosse mero flatus voci per chiedere voti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.