LE “GRIDA” DEGLI ASINI

Si sfornano “nuovi” reati dimenticando le norme vigenti che stravolgono fantasiosamente . Sembra il caso del “DECRETO SCAFISTI”. Sorprende se non fosse segno di teatro metagiuridico che un esecutivo con il mito della “nazione” emani un decreto che travalicando il limite (nazionale) della sovranità pretenderebbe di fare del giudice italiano una sorta di “giudice assoluto” i cui poteri si espanderebbero sull’intero globo terracqueo senza incontrare alcun limite . Gli antichi romani perlomeno prima di esercitare la giurisdizione dell’impero su territori non romani li conquistavano militarmente.
C’è anche un problema di redazione dei testi che accompagna i governi , come nel caso della riforma Cartabia del processo civile che, ad esempio, con l’art 473 bis .65 resuscita il pretore abrogato 25 anni fa . L’operatore del diritto precipita nella disperazione. L’articolo 12 bis ora introdotto nel testo unico sull’immigrazione è intitolato: “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”. Con una pena da 20 a 30 anni di reclusione per gli scafisti per condotte da cui deriva, come conseguenza non voluta, la morte di molte persone , da 10 a 20 se si verificano lesioni gravi o gravissime.
Nel Codice penale già esisteva l’art. 586 “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”: “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione (582) di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”.

L’art. 83 dello stesso Codice, si intitola: “Evento diverso da quello voluto dall’agente” : “Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati”.
L’art. 586 c.p. citato prevede, ovviamente, richiamando l’art. 83, l’elemento soggettivo colpa (salvo il dolo), ma tale richiamo non si trova nel per molti versi salvo la pena pleonastico decreto. Ovviamente la sussistenza della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, ordini o discipline) deve comunque essere ritenuta sussistente poiché non si può rispondere con una pena di un reato per sola responsabilità oggettiva peraltro di impossibile prova, come ha più volte detto la Corte costituzionale .
La prova del reato per lo più avverrebbe attraverso dichiarazioni di migranti trasportati, inevitabili per identificare gli scafisti, distinguendoli dai naufraghi. Ma l’art. 10-bis del testo unico sull’immigrazione “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del Codice penale”. Dunque i migranti riusciti a entrare nel territorio dello Stato verrebbero sentiti come indagati di reato connesso con la facoltà di non rispondere.
E’ prevedibile che il timore di vendette li indurrà a tacere .
L’art. 428 del Codice penale (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) già punisce chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, con la reclusione da cinque a dodici anni. È punibile anche il naufragio o disastro di un natante o aeromobile di sua proprietà se deriva pericolo per l’incolumità pubblica. L’art. 450 punisce le relative condotte colpose, mentre altre disposizioni penali sono contenute nel codice della navigazione.
Nordio aveva esordito indicando la via del disboscamento delle infinite leggi .
Serve davvero a qualcosa la continua moltiplicazione, per di più incongrua, delle norme penali?
Siamo alle grida che farebbero vergognare il governatore Ferrer di manzoniana memoria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.