MEDIALEX OVVERO A CHE SERVE (AL GOVERNO) LA LEGGE PENALE

di maurizio fumo

Secondo il consolidato canovaccio della legislazione di emergenza, dopo la strage-naufragio di Cutro, il governo emanerà un decreto legge per punire i così detti trafficanti di esseri umani. Lo schema normativo è quello del favoreggiamento della immigrazione illegale. Viene infatti preso in considerazione il trasporto o l’ingresso di stranieri in Italia (o in altro paese di cui il “trasportato” non è cittadino) “attuato con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante”. Con riferimento a tale condotta, la nuova norma punirà coloro che, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano il trasporto, oltre, ovviamente, a chi tale trasporto materialmente effettua (i “famosi” scafisti); si vuol punire, alla stessa stregua anche il tentativo. Le pene sono rigidamente previste “per scaglioni” (come nell’editto di Rotari): morte di più persone, ovvero morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre, reclusione da 20 a 30 anni; morte di una sola persona: reclusione da 15 a 24 anni; lesioni gravi o gravissime a una o più persone: reclusione da 10 a 20 anni.

L’ipertrofico diritto penale italiano, dunque, si arricchisce di un’altra fattispecie (dopo il “decreto rave”), della quale non vi era affatto bisogno, come già notato dai costituzionalisti Azzariti e Celotto (Repubblica.it del 10 marzo) e  Manes (Corriere 11 marzo pag. 8).

Infatti la morte o le lesioni della vittima come conseguenza (non voluta) di altro delitto è ipotesi presente nel nostro ordinamento dall’epoca della emanazione del codice Rocco (art. 586 cod. pen.), come la morte a seguito di una rissa (art. 588 cod. pen.). Altre ipotesi poi sono state aggiunte nel corso del tempo: a) la morte o le lesioni come conseguenza dell’inquinamento ambientale (art. 452 ter cod. pen.), b) la morte del sequestrato cagionata nel corso del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), c) la morte come conseguenza della omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.). Si tratta dei così detti delitti aggravati dall’evento, tra i quali, in ultima analisi, rientra anche l’omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.). E si tratta di fattispecie, per altro, di sospetta costituzionalità.

E allora perché “inventare” un nuovo reato? Favorire l’immigrazione clandestina è di per sé delitto, quindi, se ne consegue la morte degli immigranti, è pacificamente applicabile l’art. 586, appena ricordato. Se le pene sembravano inadeguate, ben si poteva “ritoccare” la forbice edittale, ammesso che la semplice minaccia di pene più gravi possa essere un efficace deterrente. Senza fare il trito richiamo alle grida manzoniane, basta considerare che “lo scafista” che si mette in mare insieme con i trasportati sa di rischiare la vita (magari è anche lui un migrante che ha lasciato guerra, fame e pericoli di ogni genere), dunque resta probabilmente indifferente alla minaccia di una pena, mentre gli organizzatori e finanziatori sanno di non rischiare né la vita né il carcere, perché se ne stanno tranquilli nel loro paese.

Ma, si potrebbe osservare, il governo ha chiarito che questa gentaglia verrà perseguita sull’intero “orbe terraqueo” (testuale). Vaste programme, direbbe qualcuno, ma – ahimè – irrealizzabile. Il diritto penale ha natura territoriale: si applica nel territorio italiano e nelle sue pertinenze. Il delitto commesso all’estero (dall’italiano o dallo straniero) è punibile a determinate (ristrette) condizioni, quelle previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale, che non sempre (quasi mai) si realizzerebbero nel nostro caso. Si pongono problemi di estradizione, ma prima ancora, si manifesta la difficoltà di condurre indagini per individuare – in territorio straniero – i principali responsabili (i capi, i promotori, gli organizzatori).

Quanto alle navi intercettate in acque non territoriali, andiamoci piano. Se non hanno bandiera, le autorità italiane possono esercitare poteri coercitivi, personali e reali, nei confronti di chiunque si trovi a bordo, anche quando la nave è stata controllata in acque internazionali. Ovviamente a condizione che siano state violate le nostre leggi (così nel 2014 la prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 36052). Ma allora bisognerebbe avere la certezza che il carico umano (più o meno “residuale”, direbbe il ministro dell’Interno) sia destinato in Italia.

Se, viceversa, la nave batte bandiera di un altro Stato, è prevedibile sia necessario il consenso della controparte (o un trattato, o una convenzione internazionale con relative adesioni).

Se queste sono le premesse “in fatto e in diritto”, il sospetto che il decreto Cutro altro non sia che una pura operazione populistico-propagandistica è veramente forte. D’altronde, come si diceva, l’epoca delle così dette leggi-manifesto non è certo tramontata. Le leggi (almeno non poche leggi), più che la funzione di regolare i rapporti tra i consociati, sembrano rispondere a una logica di mera acquisizione (o mantenimento) del consenso. Le leggi penali, poi, in modo particolare si prestano a queste operazioni di (basso) marketing politico. L’idea di governare (e reprimere) fenomeni sociali apocalittici, puntando specialmente o esclusivamente sulla repressione penale è francamente truffaldina. Eppure queste ridicole norme draconiane vengono spesso emanate subito dopo il verificarsi di gravi o gravissimi avvenimenti. Esse “danno l’impressione” che si reagisce subito, in maniera efficace, con la giusta severità; e pazienza se la fattispecie è già prevista dall’ordinamento: meglio “rinfrescarla”, rinvigorirla, magari drogarla un po’ per far salire la propria audience politica. Ma se ci si prendesse la briga di andare, dopo qualche di tempo, a verificare quali effetti hanno avuto queste “duplicazioni normative”, se ne trarrebbero efficaci insegnamenti.

Bisogna però essere onesti: non è solo il governo Meloni che si comporta nella maniera che abbiamo descritto (sebbene, in pochi mesi, abbia già stabilito un ottimo record); anche chi l’ha preceduto ha abusato dello strumentario penale, piegandolo a funzioni di pura propaganda.

Chi però francamente ci fa un po’ tenerezza è il povero ministro della giustizia, che vestito da garantista (qualsiasi cosa voglia dire questa ambigua parola), deve apporre la sua firma su leggi velleitarie che promettono sfracelli e realizzano poco o niente. Se Nordio è l’uomo di cultura che la sua postura vuol suggerire, non dovrebbe dimenticare che, dai tempi di Guglielmo da Ockham, entia non sunt multiplicanda sine necessitate; se è quel liberale di stampo anglosassone per il quale vuole accreditarsi, non si vede come possa sottoscrivere simili cartacce.

Esistono varie forme di prostituzione. Quella intellettuale non ha giustificazione. 

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