di maurizio fumo
L’alta (?) corte disciplinare, prevista dal nuovo art. 105 della Costituzione (modello Nordio, per dire) è un’altra perla della riforma. Così come i due CSM, essa prevede che i componenti indicati dal Parlamento e quelli espressi dalla magistratura siano estratti a sorte
(i primi da una rosa preselezionata, i secondi tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, con almeno 20 anni di carriera e con esperienza in cassazione). Altri tre saranno nominati dal Presidente della Repubblica. Dunque il rapporto è di 9 a 6 per un totale di 15. E già questo segna uno spostamento a favore dei politici perché si rompe la proporzione di 2/3 a 1/3. Ma vi è di più. Stranamente in questo organo la separazione non vige, infatti PM (di cassazione) e giudici vi siederanno assieme. C’è però qualcosa che non torna: ai PM di cassazione spetta, assieme al ministro, l’attivazione dell’azione disciplinare. Dunque, a regime, non sarà possibile che i rappresentati dell’organo propulsivo dell’azione disciplinare (la Procura generale della cassazione) siano poi anche i giudici dell’azione disciplinare. La soluzione potrebbe essere obbligata: togliere ai PM della cassazione l’azione disciplinare e lasciarla solo al ministro. Altra stranezza è che le sentenze di questo organo sono impugnabili …. innanzi al medesimo organo (sia pure in diversa composizione). Fino ad ora, contro i provvedimenti disciplinari era ammesso il ricorso per cassazione (art. 111, comma 6 della Costituzione). Piccolo particolare: gli apprteneti alle altre magistrature (TAR Consiglio di Stato, Corte dei Conti) continueranno ad avere a disposizione il ricorso per cassazione. Inoltre, se, come è da credere, la sentenza disciplinare è una pronuncia giurisdizionale, come si farà a negare al condannato il ricorso innanzi al giudice di legittimità? Ecco una questione (ma non certo la sola) che la Corte costituzionale sarà chiamata ad affrontare, se dovesse prevalere il si. Evitiamole ulteriore lavoro!