Ministro Nordio non si contraddica!

di antonio caputo

Leggo che il Ministro della Giustizia Nordio avrebbe dichiarato che dopo il referendum sull’ordinamento giudiziario sarebbe intenzione del governo e sua quella di ” riformare ” il processo penale. Probabilmente si riferisce al fatto che dopo il 1988 e la riforma del c.d. processo di rito inquisitorio le numerose e scombinate novelle, dimemtiche o poco attente all’art.111 cost . e al potenziamento effettivo delle prerogative della difesa e del ruolo dell’avvocato, hanno prodotto un modello sconclusionato o contradittorio lontano dal rito accusatorio. Rito che giustificherebbe la riforma dell’ordinamento giudiziario sottoposta a referendum oppositivo (richiesto contraddittoriamente secondo uno schema oggettivamente plebiscitario da chi ha approvato in parlamento la riforma quasi ponendola in dubbio). Sarebbe vero il contrario tanto per cambiare in un contesto in cui tutto pare rovesciato. Senza rito accusatorio reale molto poco è necessaria una separazione di carriere peraltro già in atto da anni con legge ordinaria ( c.d. Cartabia) a ben vedere mai criticata dall’ Associazione nazionale magistrati. Laddove più che separar gli attori del processo molto più utile per la loro professionalità sarebbe renderne intercambiabili ruolo e funzioni, e del pm e del giudicante e, fondamentale, dell’ avvocato. Se poi ci si sofferma sulle alte corti disciplinari chiamate nella riforma a valutare eventuali illeciti disciplinari nei 2 distinti CSM della riforma cresce il dissenso: 1. Estratti a sorte i componenti togati ma quelli parlamentari scelti in una rosa a numero chiuso formata dalla maggioranza del momento con legge ordinaria capace dunque di contraddire la costituzione. Evidente la sperequazione e il peso politico partitico di organi sempre più condizionabili ; 2. I provvedimenti delle Alte corti non sarebbero impugnabili in Cassazione, con palese violazione dell’art. 111 cost. e compressione del diritto alla difesa di chiunque. Anche di pm e giudici. Un avvocato condannato dal consiglio nazionale forense può ricorrere in Cassazione tanto per capirsi. Considerazione finale: un superpoliziotto quale il pm separato e inevitabilmente autoreferenziale non potrà non essere gerarchizzato (ulteriormente) prima dai capi degli uffici e prima o poi dal governo di turno e l’obbligatorietà dell’azione penale segnerà sempre più il passo. Un modello pure scombinato se non autoritario (non nel senso etimologico dell’ augere) non certo il modo per restituire ai cittadini disorientati ora dal metodo Garlasco ammannito dai media, fiducia nella giurisdizione e nella legge uguale per tutti (…”quelli che non c’ hanno a che’ fa’” direbbe il principe Antonio de Curtis detto Toto’).

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