Salvini e il Tribunale dei ministri, come finirà ? Il terzo comma dell’articolo 9 della legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989 (Tribunale dei ministri ): “la Camera competente può negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.
La legge non dice che la negazione dell’autorizzazione a procedere si debba fondare su un fatto oggettivo, richiedendo unicamente che la Camera di appartenenza (per Salvini il Senato) “reputi” che l’accusato abbia agito “per…”. La valutazione è insindacabile.
La legge risale ai tempi in cui regnava il CAF(Craxi /Andreotti /Forlani) alla vigilia di Tangentopoli.
La formula della legge è costruita in termini diversi rispetto alle norme costituzionali che regolano l’autorizzazione all’arresto di un parlamentare (che ha perduto l’immunità per i reati e la loro procedibilità). Per i parlamentari, solo ai fini del loro arresto , la valutazione si concentra sul fumus persecutionis (ovvero il sintomo di una persecuzione giudiziaria,lesiva della libertà del parlamentare). Per i reati ministeriali, viceversa, il giudizio insindacabile della Camera di appartenenza verte sugli scopi “ritenuti” insindacabilmente dalla Camera, che bloccano il procedimento all’origine . Come è anche da prevedere avverrà per Salvini: con tanto di voto dei 5 stelle (e di Berlusconi: Convergenze parallele?). Vi fu chi , anche tra i leghisti, affibbiò (con tanto di editoriali di Vittorio Feltri, quando venne approvata con i voti del Caf), a questa legge l’appellativo di legge “vergogna”.