Belle èpoque e balle epocali

di maurizio fumo

Sentiamo ripetere ossessivamente che è stato il legislatore fascista colui che ha raggruppato in un unico “paniere” tanto i PM quanto i giudici. E dunque sarebbe una riforma democratica, repubblicana (e antifascista?) quella scaturita dalle meningi di Nordio che – finalmente! – separa chi accusa da chi giudica. Ora, a parte il fatto che la separazione già esiste (sotto forma di rigida separazione delle funzioni), si dà il caso con non siano stati affatto né il duce, né Grandi gli ideatori della magistratura come corpo unitario. È stato Zanardelli nel lontano 1890, dunque in piena belle èpoque, con la legge 6878/1890. Come emerge dalla lettura coordinata dei 19 articoli in cui si sviluppa il testo fin de siècle, intento del legislatore fu quello di creare un unico corpus giudiziario i cui appartenenti, dopo un lungo iter formativo e professionale comune, accedevano alle due funzioni: requirente e giudicante. Infatti concorso e tirocinio erano unici; dopo 6 mesi i vincitori potevano esercitare il ruolo di PM in Pretura (tutti, anche quelli che poi avrebbero fatto i giudici); dopo 18 mesi, superando un esame eguale per tutti (includente anche una prova pratica, a quanto si legge), si acquisivano le funzioni giudiziarie e si diventava pretore (magistrato giudicante e primo gradino gerarchico della magistratura di allora); e siamo dunque ancora nell’ambito della unicità di funzione/carriera. Solo a seguito del successivo avanzamento avveniva la separazione tra giudicanti e requirenti. Dunque l’esatto contrario di quello che si vorrebbe fare oggi (concorsi separati, nessun momento di osmosi, formazione professionale differenziata, CSM distinti). È allora corretto sostenere che, anche prima del fascismo, la magistratura costituiva un unico ordine, nell’ambito del quale, dopo un lungo percorso di formazione e di comuni esperienze sul campo, si esprimevano le due funzioni. Però, si dice, con Vassalli ministro e il nuovo codice di procedura penale, la musica sarebbe dovuta cambiare. Strano però che proprio nel periodo in cui Vassalli fu ministro fu emanato il d.P.R. n. 449 del 1988, avente ad oggetto «adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni» (sic!), il cui art. 29 stabilì che «il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle» è disposto con provvedimento del CSM (previo parere del consiglio giudiziario), una volta accertata la sussistenza di attitudini alla diversa funzione. Per non dire poi della sentenza 37/2000 della Corte costituzionale (presidente l’onnipresente Vassalli!) che affermò a chiare lettere che era perfettamente conforme a Costituzione che PM e giudici formassero un ordine unico.

 

 

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