SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E EQUILIBRIO DEI POTERI: I NODI IRRISOLTI DELLA RIFORMA

di maurizio delli santi *

Tra garanzie e potere: i dubbi sulla riforma della giustizia”

Perché la riforma della giustizia, tra distorsioni del dibattito e squilibri istituzionali, rischia di indebolire le garanzie costituzionali e l’indipendenza della magistratura

Il dibattito sulla “riforma della giustizia” è stato segnato da gravi distorsioni comunicative e da una narrazione politica fuorviante. La separazione delle carriere, lungi dall’essere una riforma tecnica neutrale, si inserisce in un contesto più ampio di progressivo squilibrio tra i poteri dello Stato, con il rischio di indebolire l’indipendenza del pubblico ministero e di favorire derive illiberali. Prima di andare alle urne è bene che i cittadini si interroghino se sia giusto alterare la Costituzione come è stata definita, non casualmente, nei suoi equilibri e nel solco dei valori espressi dai padri costituenti come Alcide De Gasperi, Piero Calamandrei e Sandro Pertini.

Il dibattito che ha accompagnato il referendum sulla giustizia ha assunto livelli di mistificazione tali da offendere l’intelligenza degli elettori, cui sono state propinate semplificazioni e suggestioni totalmente disancorate dal tema della separazione delle carriere. Si è assistito, in particolare, a una sovrapposizione impropria tra il tema serissimo degli errori giudiziari e quello della sicurezza legata all’immigrazione, come se la riforma possa incidere direttamente su fenomeni così complessi. È invece evidente che l’efficienza del sistema richieda interventi diversi e più mirati, a partire dal rafforzamento delle politiche di prevenzione e dall’organizzazione complessiva della giustizia. Non meno discutibile è il ricorso a casi mediatici decontestualizzati, evocati come simboli di presunte distorsioni del sistema. Emblematico è stato il riferimento al caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, vicenda che attiene alla giurisdizione civile e non ai giudici penali di cui tratta la riforma, come anche  le polemiche sui risarcimenti alle ONG ostacolate nelle attività di soccorso in mare.

Di fondo ancora  più delicata è la rappresentazione che si confermerebbe l’indipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, posto che non si va a modificare formalmente l’articolo 112 della Costituzione. Ma basta guardare alle leggi costituzionali di Russia e Ungheria dove pure è sacra l’indipendenza della magistratura per apprezzare quanto nei fatti le derive possono alterare questo principio. Dalla Repubblica di Weimar in poi, il diritto comparato costituzionale insegna che l’equilibrio tra i poteri può essere alterato anche senza interventi espliciti sui principi fondamentali: le trasformazioni istituzionali vanno valutate non solo per il dato normativo, ma per le conseguenze concrete che possono produrre altre scelte di campo dei governi. Emblematico è il caso degli Stati Uniti, simbolo della moderna democrazia, dove la deriva autoritaria di Trump è evidente a tutti.

In questo quadro, non si può ignorare proprio il contesto più ampio in cui la riforma della giustizia in Italia si inserisce. Se a livello internazionale si registra la crescente diffusione di modelli di democrazia illiberale e di politiche securitarie che comprimono gli spazi di libertà, in Italia si colgono tanti segnali che richiedono attenzione: il ricorso sempre più frequente alla decretazione d’urgenza del governo, la ridefinizione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione sino all’annullamento dell’abuso d’ufficio come reato, il ridimensionamento di organi di controllo come la Corte dei Conti e le prospettive di riforme come il ‘maggioritario rafforzato’ nel sistema elettorale e il premierato. Sono tutte conferme di una tendenza progressiva ad alterare l’essenza della Repubblica “parlamentare” per dare maggiore centralità al governo, di fatto per affermare una ‘dittatura della maggioranza’, peraltro in contesto in cui l’astensione popolare alle ultime elezioni ha toccato punte allarmanti del 40%.  

In tale contesto, la separazione delle carriere tra organi requirenti e giudicanti – accompagnata da assetti distinti di autogoverno – altera la funzione pur sempre giurisdizionale del pubblico ministero  e potrà essere prodromica a intaccarne l’indipendenza proprio nella prassi: la gestione delle carriere, l’organizzazione degli uffici e la definizione delle priorità dell’azione penale sono tutti ambiti nei quali potrebbero emergere condizionamenti, anche indiretti del governo. E nella stessa logica, non può essere escluso un altro rischio: quello di una progressiva trasformazione del pubblico ministero nella figura di un ‘super-poliziotto’ sempre più orientato alla funzione investigativa e di sostenitore dell’accusa secondo l’indirizzo politico imperante al momento.

Ulteriori perplessità riguardano le soluzioni prospettate per il governo autonomo della magistratura. L’ipotesi del sorteggio, ad esempio, non escluderà in automatico l’invasività delle correnti, e anzi potrebbe esporre a nuove forme di pressione e a una minore qualità delle decisioni. Analoghe riserve suscita la proposta di istituire un’Alta Corte al di fuori dell’ordinario sistema, una ‘giurisdizione speciale’ la cui funzione di garanzia appare tutt’altro che definita mentre certamente chiaro è l’intento intimidatorio per i giudici che non saranno allineati al governo: con quale serenità d’animo un pm o un giudice potranno giudicare per corruzione un politico esponente del governo o l’illegittimità della detenzione di un oppositore politico?

Una vera “riforma della giustizia” orientata al cittadino deve concentrarsi su priorità diverse: la piena attuazione del giusto processo, il miglioramento delle condizioni carcerarie, lo sviluppo della giustizia riparativa, la formazione continua dei magistrati e l’efficienza organizzativa degli uffici. Interventi di questo tipo inciderebbero in modo più diretto sulla qualità della giustizia come essenza stessa della democrazia. La questione di fondo resta, dunque, quella del bilanciamento tra i poteri dello Stato. Prima di intervenire su snodi così sensibili, è necessario interrogarsi con prudenza sulle conseguenze di lungo periodo sulle nostre libertà. Sul punto ancora mistificatorio è il richiamo alla ‘separazione delle carriere’ nella concezione di giuristi come Piero Calamandrei e Giuliano Vassalli, o degli stessi giudici Falcone e Borsellino:  quel modello di separazione delle carriere avveniva in tutt’altro contesto, quando si trattava di superare il processo inquisitorio, e soprattutto in un contesto dove non c’era in gioco il principio dell’alternanza dei governi e del bilanciamento dei poteri costituzionali. Anche certe simpatie alla riforma da parte di diversi avvocati si spiegano con un non detto: in molti di loro guardano al modello statunitense dove, grazie alla politica, gli avvocati possono diventare anche prosecutor e giudici delle corti senza concorsi.

In questa prospettiva, non è quindi un caso che sulla riforma italiana ben 121 costituzionalisti e 141 docenti in diritto pubblico delle università italiane abbiano aderito al movimento per il No. Né può considerarsi un fatto incidentale come sia stata espressa l’ idea che hanno della giustizia i principali estensori della riforma: sono coloro che hanno definito la magistratura un ‘plotone di esecuzione’ e hanno deliberatamente omesso di  eseguire un mandato della Corte penale internazionale nei confronti del torturatore libico Almasri, quando –  anche in forza degli obblighi della Convenzione sulla tortura  – andava universalmente perseguito senza cedere alle pressioni di uno Stato fallito.

In sostanza, ciascuno dovrebbe interrogarsi su un punto: la Costituzione del 1948 nacque dal lavoro dell’Assemblea Costituente e dall’impegno civile e intellettuale di uomini e donne che avevano combattuto il fascismo e partecipato alla Resistenza. Tra i padri e le madri costituenti vi furono personalità di straordinaria statura morale e culturale come Alcide De Gasperi, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Lelio Basso, Aldo Moro, Sandro Pertini, Teresa Mattei, Nilde Iotti, Tina Anselmi, per citare solo alcuni. Andando alle urne occorrerebbe porsi un’ultima domanda: chi oggi propone di modificare la nostra Carta ha la stessa levatura morale, lo stesso senso dello Stato, e la stessa responsabilità storica di coloro che la concepirono dopo la tragedia del fascismo e della guerra? La risposta rimanga pure nel segreto delle urne, ma almeno sfiori la  coscienza dei cittadini.

*membro dell’Associazione Italiana Giuristi Europei

 

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