di maurizio fumo

Ci hanno ripetuto fino alla noia: 1) che nel sistema accusatorio (introdotto da quello che impropriamente viene chiamato codice Vassalli) PM e giudice devono necessariamente appartenere a ordini distinti e separati), 2) che la modifica dell’art. 111 Cost. (avvenuta nel 1999) impone, appunto per vincolo costituzionale, la separazione delle carriere. Ebbene, la sentenza n. 37 del 2000 della Corte costituzionale (credo che il 2000 venga dopo il 1999), al punto 5 del “considerato in diritto”, reca testualmente: “La Costituzione […], pur considerando la magistratura come un unico ordine, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o, al contrario, precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni.” E sapete chi era il presidente della Corte in quegli anni e dunque sapete chi firmò quella sentenza, estesa da Valerio Onida? Giuliano Vassalli!
Direbbe il principe de Curtis, in arte Totò: “ho detto tutto!” Ma in realtà non è così, perché possiamo dire anche altro. In una sentenza molto più recente (58/2022) la Corte costituzionale ha richiamato alla lettera, trascritto e fatto suo il precedente appena citato (sempre punto 5 del “considerato in diritto”, per chi, incredulo, volesse controllare).
Naturalmente questa inoppugnabile evidenza documentale non impedirà ai tifosi del SI “a prescindere” (e cito ancora una volta Totò), di continuare a raccontare la panzana che Vassalli, eroe della Resistenza, si sta rivoltando nella tomba perché, a distanza di tanti anni, non lo abbiamo ancora accontentato.