di enzo palumbo
Art. 289-ter cod. pen.: Sequestro di persona a scopo di coazione (1)
“Chiunque, fuori dei casi indicati negli art. li 289 e 630 sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.
Qualcuno dovrebbe ricordare a chi abbia competenza e responsabilità l’esistenza di questa chiarissima norma penale, la cui semplice lettura fa forse anche capire perché non sia sin qui emerso un provvedimento formale, scritto e firmato da qualche funzionario del Ministero dell’Interno o di P. S., che vieti lo sbarco dei migranti attualmente trattenuti contro la loro volontà sulla MN Diciotti della Guardia Costiera, ormeggiata nel porto di Catania.
E dovrebbe ricordare a quanti altri l’esistenza dell’art. 55 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
Non può continuare così, qualcuno gli dica di smettere!
Tanto per capire di cosa si parla!