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LE NOTIZIE FALSE DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Matteo Salvini: «Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli. Dicevano che eravamo cattivi, allarmisti, pericolosi…  Ce l’ho messa e ce la metterò tutta per invertire la rotta». 12 settembre 2018

Giulia Grillo, ministra della Salute, M5s: «Non c’è nessun allarme tubercolosi dovuto ai migranti. Abbiamo un dipartimento prevenzione attivo h24: se davvero ci fosse un’emergenza, il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato. Anzi, i casi di Tbc in Italia sono in calo: erano 9,5 ogni 100mila abitanti del 1995, sono scesi a 6,5 nel 2017. Abbiamo dei protocolli molto serrati e rigidi per il controllo delle malattie infettive. Finora l’Italia è riuscita sempre a controllare bene tutti i casi verificatisi, non ultimi quelli relativi ai migranti della nave Diciotti». 15 settembre 2018.

Redazione: Ricordiamo all’autorità giudiziaria che esiste nel codice penale vigente l’art. 656:  Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. — Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Perché non si procede contro un irresponsabile ministro che – invece di fare propaganda – dovrebbe garantire e non allarmare l’ordine pubblico?

SALVINI, ARRIVEDERCI TRA 25 ANNI

di enzo palumbo

Art. 289-ter cod. pen.: Sequestro di persona a scopo di coazione (1)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli art. li 289 e 630 sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.

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