MELONI E SALVINI INVENTANO IL DIRITTO CIVILE, CHE GIÀ ESISTEVA A LORO INSAPUTA

di angelo iannaccone*

Annunciata la rivoluzione del «chi rompe paga»: nei tribunali si continuano a condannare i responsabili dei danni al risarcimento, come accade già da qualche secolo; ma da oggi il merito è del governo.
Presentando il decreto sicurezza approvato il 20 ottobre, Giorgia Meloni ha dichiarato: «Con questo provvedimento applichiamo un principio semplice: chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori»; una frase che, pronunciata nell’annunciare le misure del governo, presenta come conquista del governo un obbligo che esisteva già ed era regolarmente applicato.
Matteo Salvini ha reso ancora più esplicita questa rappresentazione, affermando, secondo la trascrizione pubblicata da Open: «da oggi la multa e il risarcimento danni è a carico dei genitori». Sono proprio quelle due parole, «da oggi», a trasformare il richiamo a una regola di responsabilità nell’annuncio di una presunta conquista del governo.
Peccato che, per il risarcimento, quell’“oggi” sia arrivato con un ritardo considerevole: i cittadini rispondevano dei danni illecitamente provocati e i genitori potevano essere chiamati a rispondere di quelli causati dai figli minori conviventi già molto prima che Meloni e Salvini nascessero, entrassero in politica e arrivassero al governo.
Il principio generale è stabilito dall’articolo 2043 del codice civile del 1942: chi, con dolo o colpa, provoca ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. “Chi rompe paga” è la versione colloquiale di una regola fondamentale della responsabilità civile, non un’invenzione dell’ultimo Consiglio dei ministri.
Quanto ai genitori, l’articolo 2048 dello stesso codice prevede espressamente la loro responsabilità per il fatto illecito dei figli minori non emancipati conviventi, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto; la responsabilità va dunque accertata secondo i presupposti della legge, ma certamente non aspettava questo decreto per essere affermata.
Non occorre neppure fermarsi al 1942: il codice civile del 1865 già conteneva entrambe le regole; l’articolo 1151 stabiliva l’obbligo di risarcire il danno cagionato per propria colpa, mentre l’articolo 1153 attribuiva al padre e, in sua mancanza, alla madre la responsabilità per i danni provocati dai figli minori conviventi, prevedendo una prova liberatoria. Era una disciplina segnata dalla struttura patriarcale dell’epoca, diversa da quella attuale, ma sufficiente a dimostrare che la responsabilità dei genitori non è una scoperta del governo Meloni: era già scritta nella legge italiana oltre centosessant’anni fa, con un certo anticipo sulla conferenza stampa della Presidente Meloni.
Se poi consideriamo il principio di fondo, secondo cui chi danneggia ingiustamente i beni altrui deve risponderne economicamente, il viaggio a ritroso diventa assai più lungo: nell’antica Roma la lex Aquilia, generalmente collocata nel III secolo avanti Cristo, prevedeva un pagamento al proprietario per i danni arrecati alle sue cose bruciandole, rompendole o deteriorandole. La disciplina romana non coincideva con quella moderna e aveva anche una funzione punitiva, ma l’idea essenziale era già chiaramente presente; gli antichi romani, insomma, non avevano dovuto aspettare un video sui social per sapere che rompere la roba degli altri potesse costare denaro.
E ancora prima, nel codice di Hammurabi, risalente al XVIII secolo avanti Cristo, troviamo obblighi di compensazione per il raccolto del vicino danneggiato da un’irrigazione negligente e per i beni distrutti dal crollo di una casa mal costruita; non erano le norme del nostro codice civile, ma erano già risposte giuridiche al problema di far sopportare le conseguenze economiche del danno a chi lo aveva provocato.
Attribuirsi la paternità del principio richiederebbe quindi, più che una conferenza stampa, una macchina del tempo.
Anche il riferimento di Salvini alla “multa” richiede chiarezza: nel regime generale delle sanzioni amministrative, l’articolo 2 della legge n. 689 del 1981 già esclude l’assoggettamento diretto del minore di diciotto anni alla sanzione e prevede che della violazione risponda chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo la prova di non avere potuto impedire il fatto. Questo non significa che qualsiasi multa penale inflitta a un figlio venga automaticamente trasferita ai genitori, né impedisce al legislatore di introdurre nuove e specifiche sanzioni a loro carico; significa però che neppure la responsabilità del sorvegliante per le violazioni amministrative nasce “da oggi”.
Naturalmente, un governo può intervenire sulle procedure per renderle più rapide ed efficaci: Meloni ha annunciato ingiunzioni del prefetto per i danni ai beni pubblici e decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per quelli ai privati; è sull’effettiva novità e utilità di questi strumenti che va giudicato il provvedimento. Cambiare il modo di ottenere il pagamento, però, non equivale a introdurre l’obbligo di pagare, così come costruire una strada nuova non significa avere inventato la ruota.
Ci rallegriamo che anche Meloni e Salvini abbiano finalmente scoperto il diritto civile; speriamo soltanto che qualcuno li informi, prima del prossimo annuncio, che i giudici lo applicano già e che, mentre loro presentavano al Paese la grande novità del “chi rompe paga”, nei tribunali si continuava tranquillamente a condannare i responsabili al risarcimento, senza attendere il loro permesso né il relativo video celebrativo.
Chissà lo stupore di Meloni e Salvini quando scopriranno che, mentre loro annunciavano al Paese la grande novità del «chi rompe paga», i giudici italiani continuavano tranquillamente a condannare al risarcimento gli autori dei danni e, ricorrendone i presupposti, i genitori dei minori conviventi, applicando norme già perfettamente sufficienti allo scopo. Pare che nei tribunali questa curiosa abitudine fosse diffusa ben prima del loro insediamento: nessuno aveva avvertito i magistrati che, per far pagare i responsabili, occorreva aspettare un decreto e il relativo video celebrativo.
Il carattere ingannevole del messaggio sta nella confusione fra l’introduzione di strumenti realmente nuovi e obblighi risarcitori già esistenti: si annunciano strumenti e sanzioni, ma si raccoglie il consenso sul principio elementare che li accompagna, lasciando credere che prima mancasse persino quello; il cittadino ascolta, approva e attribuisce al governo il merito di avere finalmente imposto una responsabilità che l’ordinamento prevedeva già.
È un modo particolarmente comodo di “far fessi e contenti” gli elettori: offrire loro come conquista una regola già esistente, confidando che l’applauso preceda la verifica. Chi governa dovrebbe avere la decenza di distinguere i propri provvedimenti dalla storia del diritto; chi ascolta avrebbe tutto l’interesse a domandare, prima di ringraziare: che cosa avete cambiato davvero?
Far funzionare meglio la giustizia richiede risultati; per attribuirsi il merito di averla inventata bastano una telecamera e la speranza che nessuno apra il codice.

22 ottobre 2026

*Avvocato cassazionista civilista Lavoratore autonomo

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