NEUTRALITÀ IMPARZIALITÀ INDIPENDENZA

Questa foto e questo video della giudice di Catania che ha emesso una ordinanza di buon senso ed equilibrata , spuntata fuori dopo 5 anni lascia perplessi e un po’ preoccupati su modo e tempo della divulgazione. Pilotata? da chi? Acquisita quando e come? Custodita dove ? Data al ministro Salvini?  da chi ? Ci sono fascicoli riservati al Viminale? Perché e in forza di quali norme e con quali garanzie? Perché ?

A prescindere dalla decisione peraltro sub iudice adottata in sede giudiziaria, interrogativi che esigono risposte trasparenti nel rispetto delle regole di uno stato democratico e costituzionale. Non si confonda comunque, a proposito del giudice del Tribunale di Catania che ha emesso l’ordinanza con cui ha disapplicato un atto amministrativo del governo a carico di alcuni immigrati, neutralità (concetto filosofico estraneo al giudizio, il giudice è soggetto alla legge che è quella che è  e non al suo arbitrio o alle sue opinioni) con imparzialità che è dovere etico giuridico di non farsi condizionare nemmeno da sé stesso. E con indipendenza che non vuol dire anomia. Negli Usa prima di insediarsi ciascun giurato viene interrogato dagli avvocati anche sulle sue opinioni politiche e appartenenza a partiti (deve dire il vero) e può essere ricusato in relazione al tipo di imputazione . Ciascuno di noi si è lamentato di qualche professore che aveva simpatie o antipatie . E’ umano ma nei limiti del possibile occorre cercare di evitare esternazioni di parte . Altrimenti si faccia un altro mestiere. Peraltro i video diffusi risalgono a 5 anni fa e non rilevano nella decisione adottata che è un’altra cosa. Criticabile come qualunque sentenza o provvedimento emessi in nome del popolo italiana e non di proprietà di un giudice in quanto tale. Ad esempio io sono perplesso sul fatto che il giudice di Catania, sia pur sospendendo gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato dagli immigrati, non abbia sollevato questioni di legittimità costituzionale, di valenza generale e non riferite solo al singolo caso, del decreto legge del governo sulla polizza fideiussoria di 5mila euro che l’immigrato potrebbe versare per evitare il cpr, per 4 settimane (tempo limite per la procedura a fronte dei 18 mesi complessivi di internamento lesivo dell’art.13 cost. che sottopone al vaglio preventivo del giudice qualunque provvedimento che privi chiunque delle libertà personali ) . Perplesso anche sulla individuazione da parte di un giudice di quello che sarebbe o meno un paese “sicuro”, concetto molto sfuggente e soggettivamente controvertibile (come se si chiedesse a qualcuno se la Turchia è uno stato democratico , o la Russia) specificato espressamente peraltro in atti squisitamente politici anche internazionali , dunque tipicamente definizione riservata all’ autorità politica. Nel merito l’ordinanza ben richiama normative cogenti di rango extra statuale in materia di respingimento e diritto di asilo e alla protezione internazionale. Ora la parola alla Cassazione!

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