Archivi categoria: pensiero del giorno | di antonio caputo

LA “CONDUCENZA” DI UN MAGISTRATO

904 pagine .  La sentenza di condanna di Lucano: «un esempio di letteratura processuale perversa, dove abbondano i giudizi morali e quelli moralistici, le considerazioni politiche, le riflessioni sociologiche, le analisi di natura generale (proprio quando entra in vigore il decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza)», così Luigi Manconi sulla incredibile e inaudita sentenza di condanna a 13 anni e 2 mesi di reclusione di Mimmo Lucano.
Il quadro di un tal modus procedendi fa il paio con le parole del PM di Locri il giorno dopo la lettura del dispositivo  …. «sono progressista» e «la legalità è un valore di sinistra». ( Saranno stati contenti tutti coloro che, magistrati compresi, per una ragione o per l’altra, non sono di sinistra?)!
Lo stesso procuratore ha spiegato che, a suo avviso, la mancata concessione delle attenuanti a Lucano si dovesse al suo «atteggiamento ostruzionistico», dal momento che egli si è rifiutato di farsi interrogare. Il che la dice lunga sul rispetto per le garanzie inviolabili dell’imputato (rafforzate appunto sul tema del diritto al silenzio dal d.lgs. 188 del 2021). Nella sentenza si trova, contraddicendo la pena abnorme inflitta, con grande evidenza, il riconoscimento del fatto che Lucano fosse mosso dalla «pura passione» per quel «mondo nuovo che lui ha saputo creare». … L’esperienza di Riace ha costituito «giustamente un modello e un simbolo di integrazione per tutto il mondo». In ogni caso, l’ex sindaco è stato trovato «senza un euro in tasca». Non è  un dettaglio ancora l’enfasi della neolingua  del provvedimento che usa una parola sconosciuta : «conducenza» , arbitrarietà lessicale che, scrive Manconi  «tradisce l’approssimazione tortuosa della logica giuridica e dell’argomentazione dialettica. In altre parole, Mimmo Lucano è onesto, ancor più: è integerrimo, ma è tutta una apparenza».
«Nulla importa che sia stato trovato senza un euro in tasca, come orgogliosamente egli stesso si è vantato di sostenere a più riprese. Perché ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera apparenza, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza, ignorando però l’esistenza di un quadro probatorio di elevata conducenza, che ha restituito al Collegio un’immagine ben diversa da quella che egli ha cercato di accreditare all’esterno». Motivazioni che lasciano interdetti  di una condanna abnorme…   «… tra cui l’acquisto di un frantoio e di numerosi beni immobili da destinare ad alberghi per l’accoglienza turistica» – costituivano per il Tribunale «una forma sicura di suo arricchimento personale, su cui egli sapeva di poter contare a fine carriera, per garantirsi una tranquillità economica che riteneva gli spettasse, sentendosi ormai stanco per quanto già realizzato in quello specifico settore». Un passaggio che  pare  un processo alle intenzioni di Lucano (intenzioni proiettate nel futuro). Il frantoio e le strutture che il sindaco Lucano ha finanziato usando legalmente i fondi destinati all’accoglienza erano strutture utili per il suo modello di accoglienza. Infatti ai migranti veniva fornita la possibilità di avere sbocchi professionali e dunque reali opportunità di integrazione. Sappiamo bene che non c’è vera integrazione che non passi attraverso la libertà e la dignità che offre il lavoro. È illogico incolpare Lucano di aver realizzato tutto questo al mero scopo di costruirsi una propria via d’uscita, una volta che fosse terminato il suo mandato politico. Un  passaggio sconcertante che prescinde da fatti e condotte di un arricchimento che non c’è stato, non aveva un euro in tasca secondo lo stesso Tribunale.  Qualche giorno fa sulla mia bacheca Facebook mi interrogavo sulla misteriosa parola “conducenza” e anche l’amico e grande linguista Raffaele Simone mi confermava l’assenza dal vocabolario della parola . Metafora  nel senso dell’arbitrarietà di una sentenza anche incomprensibile oltre che iniquamente sproporzionata. Mi chiedo perché una tal sentenza che nella sua apoditticità sine pietate e nella abnorme entità della pena non aiuta chi vuole avere fiducia nella giustizia

 
 
 
 
 
 

CONFUSIONE DISTRUTTIVA

Mi chiedo, conoscendolo da tempo e continuando a stimarlo per il suo genio da sempre un po’ sregolato , a metà tra il filosofo e il poeta un po’ visionario, alla Kerouac, che cosa abbia preso la persona di Massimo Cacciari che si esibisce sul Covid con affermazioni apparentemente prive di logica quasi esoteriche più che dubbiose, nemmeno facendo capire dopo aver messo tutto e il suo contrario in piazza se egli si sia vaccinato e perché no in ipotesi. Forse sta inaugurando un nuovo filone letterario che potremmo definire confusione distruttiva.

DALLA RESISTENZA ALLA DESISTENZA

Il governo della Resistenza viene rovesciato .     E’ il 25 novembre 1945, il Presidente del governo resistenziale, Ferruccio Parri , il mitico comandante Maurizio , defenestrato da una manovra a tenaglia tra la democrazia cristiana e il partito liberale, ha pronunciato nella conferenza stampa di commiato  la parola “colpo di stato” declinando il suo atto di accusa, mite ma senza perdono, contro le forze politiche che ora si apprestano a smantellare quello che era stato fatto, ad arrestare il vento del nord, a restituire allo stato la continuità incrinata dalla Resistenza , ad avviare un imponente processo di restaurazione.  Ferruccio Parri rappresentava “una cosa nascosta e senza nome, uguale in tutti e indeterminata, ripetuta milioni di modi eternamente uguali: i morti freddi sotto la terra, la sofferenza di ogni giorno, il coraggio che la nasconde”. Dicevano che non fosse un uomo politico, perché egli era “costruito con il pallido colore dei morti, con la dolente immagine dei giovani morti, dei fucilati, degli impiccati, con le lacrime e i freddi sudori dei feriti, dei rantolanti, degli angosciati, dei malati, degli organi nelle città e sulle montagne”. ( Carlo Levi, L’orologio). Si aprivano le pagine poco nobili della desistenza

Franco Cordero  sul ‘processo breve’ (di B.)

«Imporre tempi massimi; due anni nel primo grado, escluse le indagini preliminari; altrettanti in appello; idem davanti alla Cassazione, e il processo svanisce appena superi una delle tre soglie. Alta stregoneria. Che io sappia, e credo d’ intendermi delle fisio-patologie giudiziarie, non era mai avvenuto; infatti, mancano le parole tecniche con cui dirlo: chiamiamola sopravvenuta improcedibilità, non risultando una sentenza tempestiva; ad esempio, il termine scade dopo la condanna confermata in appello; accusa, prove, due condanne, sprofonda tutto nella curva dell’oblio, come i sogni dissipati dall’ alba.
Fenomeno inaudito (l’estinzione del processo civile non scalfisce diritti delle parti né toglie effetto alle sentenze), e ripugna al sistema: l’obbligo del pubblico ministero (art. 112 Cost.) implica azioni irretrattabili; le ruote del processo girano da sole fino alla decisione sul reato. Finché esista l’art. 112 Cost. i processi non svaniranno d’ incanto ai rintocchi della mezzanotte: quel pubblico ministero ha agito perché doveva; l’effetto è irreversibile; tribunale o corte competenti giudicheranno, assolvendo o condannando, salvo che un’amnistia o il tempo criminofago inghiottano l’ipotetico reato» 

ATTONITI

Non è detto che Lucano possa non risultare colpevole. Ma l’entità della pena lascia perplessi alquanto. Il rispetto della sentenza di primo grado va coniugato con la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva. Fermo restando che verità processuale e sostanziale non sempre coincidono da Pilato in poi e anche prima.

Un dispositivo, quello del Tribunale di Locri, che ha quasi raddoppiato la pena richiesta dal PM, che lascia attoniti. Al di là di tutto, per l’entità della pena che appare in sé abnorme e sproporzionata alle imputazioni e fatti contestati. Molti associati alla mafia e alla ndrangheta per fatti più gravi hanno subito condanne decisamente più lievi a memoria di tutti. C’è un senso di esemplarità’ nella pena comminata che disorienta e poco si concilia con la parola giustizia equa. In ogni modo per me e per tutti deve valere la presunzione di non colpevolezza e sarebbe davvero triste per la nostra Repubblica se con successivi proscioglimenti nei gradi di giudizio superiori dovessimo avere conferma di ciò che appare accanimento comunque sproporzionato. Fa riflettere a distanza di 2 giorni dalle regionali in Calabria che vedono Lucano candidato nella lista dell’ex pm De Magistris in passato titolare di una inchiesta sulla criminalità organizzata in Calabria molto controversa che provocò un aspro scontro tra procure e all’interno del CSM.

Tra i motivi di appello contro la sentenza del Tribunale di Locri non mancherà quello riassunto nel titolo “eccessività e/o sproporzione e/o iniquità della pena”.

Ancora un favore a berlusconi

Non conosco gli atti del processo a Berlusconi e mi astengo da valutazioni che competono ai giudici e ai difensori nel processo. Mi pare che tramite i difensori abbia eccepito il legittimo impedimento per motivi di salute  a presenziare in udienza come è suo diritto. Berlusconi pare che abbia rinunciato all’eccezione il cui accoglimento avrebbe comportato un rinvio (l’ennesimo ). Il processo dunque proseguirà in sua assenza.

Mi lascia tuttavia perplesso e non comprendo il motivo per cui a fronte delle ragioni di salute opposte dell’imputato il Tribunale non si sia limitato come di norma a disporre soli accertamenti sulle ragioni addotte , che nulla hanno a che fare a quanto noto con problemi di salute mentale che certo l’imputato non aveva ragione di esporre, ma oltre a tali accertamenti ( anche in ipotesi doverosi) anche una perizia psichiatrica, fondata su basi a questo punto incomprensibili. In tal modo parrebbe che sia stata  data al di là delle poco chiare intenzioni e motivazioni  a Berlusconi un’arma difensiva ulteriore trasformandolo a torto o ragione in “vittima” di un pregiudizio se non anche come affermato dai suoi difensori di una persecuzione o come tale subita da lui. Era proprio necessario? O si dà l’impressione di una occupazione della scena che  parrebbe difficile  conciliare con l’idea o la prassi di un processo equo e imparziale?
Est modus in rebus.

CROCIFISSO: GIUSTIZIA ALL’ITALIANA

Decidere col “dialogo” se mettere il crocifisso nelle scuole, dice la Cassazione. Una sentenza senza capo né coda che equivale alla rinuncia alla giurisdizione (ius dicere).

Una delega in bianco a chi? Agli studenti. ai genitori, ai dirigenti scolastici, al personale ATA?  Dove. quando, come? A maggioranza? All’unanimità? E se nel corso dell’anno qualcuno cambia idea? Ogni anno una nuova decisione concordata? Con quale efficacia? E se arriva il supplente che ha idee diverse? Una decisione sconcertante nel modo che pare confondere la funzione del giudice (applicare tout court la legge con interpretazione costituzionalmente orientata al caso concreto ) con meri suggerimenti a soggetti che nemmeno sono parti in causa di cercare di mettersi d’accordo . E se non ci riescono ? E se l’accordo contrasta con legge e costituzione? Un caso di delegata o denegata giustizia

MALATESTA: GLI ANARCHICI GENUINI E QUELLI FASULLI

A proposito di “no vax” o “no mask” in versione pseudo libertaria o iperindividualista o anche in abito “cacciarone” (neologismo da Cacciari). Ecco il pensiero di chi, di libertarismo anarchico, se ne intendeva (molto).

L’anarchico Errico Malatesta nel 1924 a proposito della medicina e dei sistemi curativi:

«Riceviamo degli inviti a far la propaganda a favore di questo o quel sistema curativo, fregiato degli aggettivi “razionale”, “naturale”, ecc., accompagnati da critiche, giuste o ingiuste, contro “la scienza ufficiale”.

Noi non ne faremo nulla, perché non crediamo che l’essere anarchici dia a noi o ad altri il dono soprannaturale di sapere quello che non si è studiato.

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improcedibilità FA RIMA CON IMPUNITA’

Mi scusino alcuni amici avvocati (o anche giudici), e anche la ministra Cartabia, ma che un processo penale incardinato e definito con sentenza di primo grado, in appello o in Cassazione evapori  e si volatilizzi ,non perché il reato sia venuto meno né perché le vittime del reato e i consociati abbiano potuto conoscere  la verità (quantomeno processuale ), con la formula della improcedibilità derivante dal trascorrere di un certo lasso di tempo, a mio parere contrasta contro ogni principio di equità e logica . Il reato rimane ma lo strumento per verificare chi e se lo abbia commesso evapora! Denegata giustizia anche all’imputato  privato del diritto di difendersi nel processo, non più strumento (e solo strumento o mezzo) di accertamento della verità. Uno stato sempre più impotente leviatano disarmato che in definitiva rinuncia a una delle primarie sue funzioni, ne cives  ad arma ruant, sacrificate sull’altare blasfemo del PNRR e del dissolvimento dell’idea di Giustizia.

verso la revisione del concordato?

La nota verbale consegnata per via diplomatica dal Vaticano al governo italiano tecnicamente sul piano formale è un atto diplomatico interstatuale  inteso a rappresentare la posizione del Vaticano su alcuni contenuti del ddl (disegno di legge Zan) all’esame del parlamento italiano . Formalmente non è una “ingerenza”. La nota intende affermare che talune disposizioni del ddl sarebbero lesive delle libertà previste dal concordato del 1984 ( governo Craxi) nel senso di limitare o ostacolare libere opinioni su temi del ddl.  E’ una posizione unilaterale a fronte di un accordo pattizio internazionale la cui stabilità è recepita dall’art.7 della costituzione che ha costituzionalizzato il principio pattizio, in tal modo subordinando al previo accordo bilaterale con lo stato del Vaticano  la regolazione dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica . L’art.14 del Concordato vigente in caso di dissenso o di divergenti interpretazioni sui temi dell’accordo del 1984 prevede il possibile ricorso a una Commissione mista per dirimere ogni contrasto. A questo punto sul piano procedurale se permanesse  il contrasto con l’approvazione in parlamento di un testo non condiviso dal Vaticano potrebbe aprirsi la strada a una revisione dell’art.7 costituzione con il venir meno del principio pattizio. Sempre che vi siano i numeri in parlamento ex art.138 cost.. e salvo referendum confermativo. Un risultato auspicato nell’immediato dopoguerra da personalità del mondo laico come Gaetano Salvemini o Piero Calamandrei( non Togliatti che  fu tra gli artefici dell’art.7) . E riecheggerebbe nella ipotetica revisione l’ottocentesco e cavouriano ” Libera Chiesa in libero Stato”!