di angelo perrone
Christa Pike è sopravvissuta a due iniezioni letali: lo Stato che voleva ucciderla ora la cura. Dal patibolo alla pena esemplare e alla sicurezza, il caso pone una sola domanda: quale proporzione deve esserci tra il fatto e la pena?
Il 30 settembre, in Tennessee, lo Stato ha tentato di mettere a morte Christa Pike, condannata nel 1996 per l’omicidio di Colleen Slemmer. A trent’anni dalla sentenza, la donna è sopravvissuta alla prima dose di iniezione letale e, come previsto dalla procedura, ne è stata somministrata una seconda. È sopravvissuta anche a quella. Nessuna norma prevedeva che cosa fare in un caso simile, e le autorità l’hanno trasferita in ospedale. Secondo i suoi legali è intubata, attaccata al respiratore, priva di conoscenza; durante l’esecuzione sarebbero stati usati sette aghi. I giornalisti presenti hanno detto che nulla di ciò che era accaduto era normale.
Una macchina che non sa fermarsi
Il paradosso è sotto gli occhi di tutti. Un apparato costruito per dare la morte con precisione burocratica si trova a dover salvare la persona che stava per uccidere: i medici al posto dei boia, la terapia intensiva al posto della camera dell’esecuzione. Non è un guasto tecnico da correggere con un protocollo migliore. È la rivelazione di ciò che la pena capitale è sempre stata: un atto che pretende la fredda razionalità della procedura e che, quando si compie, mette in scena l’errore, la fragilità, l’arbitrio. Uno Stato che deve scrivere in fretta il manuale per l’esecuzione che non riesce ha già perso la partita dell’umanità.
Il principio non dipende dal reato
Sarebbe un errore ridurre la questione alla simpatia per la condannata. Colleen Slemmer è stata uccisa, e la sua morte merita giustizia e rispetto. Ma lo Stato di diritto si misura proprio su ciò che fa quando il colpevole è davvero tale. Una democrazia non si distingue dai suoi criminali per la capacità di infliggere la stessa irreversibilità: si distingue perché si rifiuta di farlo. La pena di morte rovescia il rapporto tra individuo e potere: il cittadino, titolare di diritti che nessuna sentenza dovrebbe cancellare, diventa un corpo di cui lo Stato dispone. È un’arroganza prima ancora che una crudeltà, la pretesa di essere padroni di una vita che non si è data. La Costituzione italiana l’ha esclusa con parole nette all’articolo 27: non è ammessa la pena di morte. Subito prima, lo stesso articolo ricorda che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Trent’anni di attesa
C’è poi il tempo. Trent’anni tra condanna ed esecuzione, una vita intera trascorsa ad aspettare di essere uccisi. Quale funzione della pena si realizza in questo intervallo? Non la rieducazione, che la nostra Costituzione pone come orizzonte. Non la prevenzione, perché dopo trent’anni la persona che lo Stato uccide non è più quella che ha commesso il fatto. Non l’esemplarità, perché il tempo trasforma il rito in un residuo. Resta la pura retribuzione, ma una retribuzione che si fa attendere trent’anni diventa un’altra cosa: una pena aggiuntiva, non scritta nella sentenza, fatta di attesa e di angoscia.
La sproporzione come questione generale
Il caso Pike riguarda l’America, ma la domanda riguarda tutti: quale rapporto deve esserci tra il fatto commesso e la pena inflitta? La proporzionalità è il cuore del diritto penale liberale. La pena deve corrispondere alla gravità del fatto e alla responsabilità di chi lo ha commesso, non alla paura della collettività né al bisogno del potere di mostrarsi fermo. Quando questo equilibrio si spezza, il diritto penale smette di essere garanzia e diventa strumento di governo. La pena di morte è il caso limite, ma sulla stessa scala, molto più in basso, stanno le sproporzioni quotidiane che non fanno notizia.
Dalla pena esemplare alla sicurezza
Chi osserva il dibattito pubblico italiano ed europeo riconosce lo schema. Ogni emergenza, reale o percepita, produce nuove fattispecie, pene più alte, procedure più rapide. La criminalizzazione dei comportamenti si estende, la risposta alla complessità sociale è quasi sempre repressiva, e la sicurezza diventa il linguaggio con cui si giustifica ogni compressione delle garanzie. La logica della pena esemplare, punire uno perché gli altri imparino, è parente stretta, in scala ridotta, di quella che regge il patibolo: l’individuo come mezzo e non come fine. Un diritto penale che chiede alla pena di educare la collettività, anziché rispondere al fatto accertato, rinuncia a una parte del proprio fondamento.
Il segno che resta
Il Papa americano, Robert Francis Prevost, aveva chiesto la grazia definendo la pena inammissibile, e non è bastato. Eppure è accaduto qualcosa che nessuna sentenza aveva previsto. Per un momento, nel frastuono dei nostri tempi, ci siamo fermati. Lo spettacolo della morte che non arriva ha costretto a guardare in concreto che cosa significhi dare la morte in nome di tutti. Non sappiamo se Christa Pike sopravvivrà. Sappiamo che uno Stato che ora si sforza di salvare la persona che aveva cercato di uccidere ha, senza volerlo, confessato la propria contraddizione. Non è giustizia, è barbarie. E la lezione vale ben oltre il patibolo: in ogni scelta di politica criminale, dalle pene più alte alle carceri più piene, resta la tentazione di scambiare la severità per giustizia.
➥ Postilla
Una riflessione sulla funzione della pena a partire dal caso Regeni in: Sentenza Regeni, la dignità dei genitori e i giudici. Cos’è la Giustizia, anche nel dolore